Io posso ENTRARE
Svolta epocale per i tanti animali domestici presenti nelle case italiane. Da oggi infatti, grazie al nuovo regolamento-tipo, presentato dall’Anci e dalla Fiadaa, tutti i comuni italiani avranno maggiori strumenti a disposizione per garantire i diritti degli animali da compagnia. Nessuna disposizione, nessun divieto potrà più impedire ai nostri amici animali di farsi lunghe scorribande e passeggiate in qualsiasi luogo pubblico, dai bar alle biblioteche, dagli ospedali alle case di riposo; in previsione della stagione estiva persino nelle spiagge italiane la loro presenza sarà maggiormente tutelata.
Tuttavia, è d’obbligo precisare che questo nuovo regolamento elenca nuovi doveri e nuove responsabilità per i proprietari degli animali: la custodia, la prevenzione e l’applicazione delle giuste cautele per evitare aggressioni e danni a terzi e controllo della riproduzione. Ai doveri si affiancano severi divieti, quali «legare gli animali alla catena, di venderli a minorenni, di detenerli se si sono riportate condanne, o è stato accolto il patteggiamento, per maltrattamento o uccisione, di lasciarli cronicamente soli, di condurli al guinzaglio da qualsiasi mezzo di locomozione, di utilizzarli per l’accattonaggio, di offrirli in omaggio o in premio». Nei comuni dove verrà adottato il nuovo regolamento, qualora non venisse rispettato c’è il rischio di incorrere in multe che vanno da 150 a 500 euro, e nei casi più gravi si arriva alla confisca dell’animale stesso. La Brambilla parla di “regolamento che rovescia completamente l’impostazione adottata finora: si parte non dai divieti, ma dall’idea che in linea generale, salvo motivate eccezioni, l’animale domestico possa accompagnare il proprietario dovunque, senza ledere i diritti di nessuno”.
Non solamente in luoghi aperti al pubblico, ma anche all’interno del proprio appartamento da ieri, 18 giugno 2013, non sarà più possibile impedire la presenza in casa di un animale domestico, non si potrà inserire nessuna clausola di divieto, come stabilito dall’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: ”Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.
In poche parole viene a mancare il divieto di possedere un animale all’interno delle proprie mura domestiche. Gli affittuari, tuttavia, non potranno opporsi ad un eventuale richiesta di divieto da parte del proprietario, in quanto il contratto di affitto è di natura privata e se il locatore inserisce una specifica clausola di divieto, una volta apposta la firma di consenso, c’è poco o nulla da fare per opporsi.